ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA - A.P.E. | ||
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L' A.P.E. è un documento che contiene le caratteristiche delle prestazione energetiche di un edificio riscaldato, per la maggior parte si parla di un' involucro abitativo, ma comunque resta obbligatorio anche per gli edifici commerciali, artigianali e produttivi. Quando si parla di prestazione energetica si deve intendere la quantità annua di energia occorrente per il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda sanitaria necessaria per il fabbisogno annuo standard dell’edificio, il certificato tiene conto di tutti i seguenti fattori : - la climatizzazione invernale ed estiva; - la produzione dell'acqua calda sanitaria; - la ventilazione; - l’illuminazione. - coibentazione; - alimentazione del generatore; - orientamento dell’edificio; - aspetti climatici della zona di interesse; - influenza delle strutture adiacenti; - altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico. Al momento dell' acquisto o della locazione di un immobile, è obbligatorio informare il locatore o il nuovo proprietario le caratteristiche energetiche dell'edificio in questione. L'Attestato di prestazione energetica per le unità abitative, viene redatto da un "soggetto abilitato/accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale (DLgs. 192/05). ![]() Il nostro team di certificatori professionisti abilitati provvede ad eseguire una preventiva diagnosi energetica dell'abitazione, analizza le caratteristiche termoigrometriche, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia il certificato energetico che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e va consegnato al nuovo proprietario o al locatario. Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono contenute nell’Allegato A del DM 26/06/2009 (suddivise a loro volta in 7 allegati) Elementi essenziali riportati nell’art. 4 del decreto. L’articolo 6 definisce la validità dell’attestato di certificazione in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione. L’attestato deve essere aggiornato:
Il D.lgs n. 28 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è entrato in vigore lo scorso 29 marzo ed ha recepito la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. A livello nazionale, il Dlgs 28/2011 ha disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita e locazione di edifici o di immobili, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio (articolo 13). La Regione Umbria ha stabilito che:
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